Al fine di armonizzare il sistema di notifica delle informazioni ai Centri Antiveleni le autorità hanno cercato negli anni di apportare delle migliorie sempre più importanti.
Si è partiti nel 2008 con l’emanazione del Regolamento CLP 1272/2008 , ove l’Art. 45 prevedeva la “Designazione degli organismi a cui dovevano essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria (i Centri Antiveleni)”.
Già allora il Regolamento stesso prevedeva che entro il 20 gennaio 2012, la Commissione europea avrebbe dovuto effettuare un riesame per valutare la possibilità di armonizzare il tipo di informazioni e il formato per la trasmissione delle stesse da parte degli importatori e degli utilizzatori a valle agli organismi designati per tali informazioni cioè i Centri Antiveleni.
A tale scopo uno scossone importante è quindi arrivato il 22 marzo 2017 con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2017/542 che ha modificato il Regolamento CLP aggiungendo l’Allegato VIII.
Con la pubblicazione di questo allegato si è quindi cercato di porre un rimedio alla questione di disomogeneità di informazioni causato dal fatto che ogni Stato membro possedesse un proprio sistema di notifica con informazioni e modalità di notifica diverse.
Quindi, grazie a questa nuova riorganizzazione, la gestione delle informazioni ai Centri Antiveleni diventerà più rapida e univoca in modo da favorire una risposta di emergenza sanitaria più ottimale.
Tra le novità introdotte dall’Allegato VIII c’è il numero UFI acronimo di Unique Formula Identifier.
L’UFI è un codice alfanumerico di 16 caratteri che sarà obbligatorio indicare sull’etichetta delle miscele pericolose che presentano rischi per la salute o pericoli fisici per l’incolumità della persona.
Oltre all’UFI sarà necessario fornire ai centri antiveleni anche le informazioni relative al fornitore del prodotto, alla composizione, alla denominazione commerciale e all’imballaggio stabilendo quindi un collegamento univoco con il prodotto immesso sul mercato. La condizione per l’assegnazione di un medesimo UFI è che tutti i prodotti etichettati e notificati con lo stesso codice identificativo abbiano la medesima composizione.
Per creare il codice UFI è necessario il numero della partita IVA dell’azienda e un numero univoco di formulazione specifico per la miscela stessa che si vuole notificare. Tale codice aziendale può essere solamente un numero da 0 a 268435455.
Inserendo questi due numeri nello strumento online generatore di UFI dell'ECHA verrà fornito il codice. Il generatore di UFI e la guida per l’utente sono disponibili sul sito web dei Centri Antiveleni dell'ECHA in 23 lingue dell’UE.
Il codice sarà composto da 16 caratteri divisi in quattro blocchi ciascuno separato da un trattino.
NOTA BENE :
In deroga al punto 5.2 dell’Allegato VIII, il punto 5.3 dello stesso, dichiara che nel caso di miscele pericolose per uso industriale e di miscele non imballate , l’UFI anziché essere riportato in etichetta, può in alternativa essere indicato nella scheda di sicurezza .
Sono tre le scadenze a cui l’azienda sarà tenuta a notificare l’UFI e queste dipendono dalla destinazione finale d’uso dei prodotti e dal fatto che essi siano già stati o meno notificati all’ente di competenza:
Per le miscele che sono state già notificate, l’Allegato VIII consente alle aziende di poter usufruire di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024. Entro il 1° gennaio 2025, però, anche queste aziende dovranno adeguarsi al regolamento ed indicare sulle loro etichette il codice UFI.
Tuttavia, se le miscele già notificate dovessero subire cambiamenti di composizione, anche queste aziende dovrebbero, per il prodotto in questione, procedere con la notifica secondo le opportune scadenze.
Anche in Svizzera dal 01 Gennaio 2022 è stato introdotto l’UFI.
DATE da RICORDARE
NOTA BENE:
Valentina Garbarino
CLP Responsible
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